In Italia, Il 60% degli edifici è stato realizzato prima del 1971 e di questi 2,1 milioni sono in stato “pessimo o mediocre”.
Al fine di incentivare gli interventi di tipo strutturale, il “Decreto crescita” ha previsto un regime fiscale di vantaggio per alcune tipologie di trasferimenti immobiliari. Fino al 31 dicembre 2021 l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna, in favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
Per poter accedere agli incentivi, gli interventi devono essere mirati al conseguimento della classe energetica NZEB (Near Zero Energy Building), A o B e rispettare la normativa antisismica. Entro i successivi dieci anni, le imprese a cui sono stati ceduti i fabbricati devono provvedere alla demolizione e ricostruzione degli immobili o attuare interventi di manutenzione straordinaria.
Ricordiamo che per “manutenzione straordinaria” si intendono tutti gli interventi necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
Nel caso di “restauro e risanamento conservativo”, vengono messe in atto una serie di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali prevedono una modifica sostanziale delle destinazioni d’uso.
Nel caso di “ristrutturazione edilizia”, ci troviamo di fronte ad una trasformazione attraverso degli interventi che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Per dettagli in merito si consiglia la presa visione dell’articolo 7 D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), convertito con modificazioni dalla L. 58/2019